Le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in
servizio almeno il 20% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato professionalizzante
sia già venuto a scadere nei trentasei mesi precedenti, ivi compresi i lavoratori
somministrati che abbiano svolto l’intero periodo di apprendistato presso le
medesime. A tale fine, fermo restando quanto previsto dall’art. 42, comma 3, D.Lgs.
n. 81/2015, non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per
giusta causa, quelli che, al termine del periodo di formazione abbiano esercitato la facoltà
di recesso, i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova
e le risoluzioni consensuali. La limitazione di cui al presente comma non si applica
quando nel triennio precedente siano venuti a scadere meno di cinque contratti di
apprendistato.