In caso di dimissioni, sarà corrisposto al lavoratore dimissionario il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 249.
Le dimissioni devono essere rassegnate in ogni caso per iscritto con lettera raccomandata o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento e con rispetto dei seguenti termini di preavviso a decorrere dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese:
Quadri e I Livello | 45 giorni di calendario |
Il e III Livello | 20 giorni di calendario |
IV e V Livello | 15 giorni di calendario |
VI e VII Livello | 10 giorni di calendario |
Quadri e I Livello | 60 giorni di calendario |
Il e III Livello | 30 giorni di calendario |
IV e V Livello | 20 giorni di calendario |
VI e VII Livello | 15 giorni di calendario |
Quadri e I Livello | 90 giorni di calendario |
Il e III Livello | 45 giorni di calendario |
IV e V Livello | 30 giorni di calendario |
VI e VII Livello | 15 giorni di calendario |
Ove il dipendente non abbia dato il preavviso, il datore di lavoro ha facoltà di ritenergli dalle competenze nette una somma pari all'importo della retribuzione di fatto di cui all'art. 208 corrispondente ai periodi di cui al comma precedente, comprensiva dei ratei di 13a e 14a mensilità.
Su richiesta del dimissionario, il datore di lavoro può rinunciare al preavviso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro. Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà, ma dovrà corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva nelle misure di cui al comma precedente per il periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro.