A coloro che svolgano attività di trasporto e messa in opera di mobili, sarà corrisposta relativamente al tempo di viaggio durante il quale il lavoratore non sia alla guida, in sostituzione della diaria di cui al precedente art. 179, una indennità di trasferta forfettariamente determinata nella misura del 70% della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 208.
Lo stesso periodo non è considerato ai fini del calcolo della durata massima dell'orario di lavoro.
Dichiarazione a verbale
Le Parti si incontreranno entro sei mesi dalla sottoscrizione del Testo Unico del CCNL per effettuare una verifica in merito all'applicazione della presente norma al fine di valutare la necessità di apportare eventuali correttivi.