La durata normale del lavoro per il seguente personale discontinuo o di semplice attesa o custodia addetto prevalentemente alle mansioni che seguono:
- custodi;
- guardiani diurni o notturni;
- portieri;
- personale addetto alla estinzione degli incendi;
- uscieri;
- personale addetto al carico e allo scarico;
- commessi di negozio, nei comuni fino a cinquemila abitanti (in caso di contestazione si farà ricorso ai dati ufficiali forniti dal sindaco del rispettivo comune);
- personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi;
- personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento;
è fissata nella misura di 45 ore settimanali, purchè nell'esercizio dell'attività lavorativa eventuali abbinamenti di più mansioni abbiano carattere marginale, non abituale e non comportino comunque continuità di lavoro e fatta salva la normativa prevista dall'art. 117 in tema di mansioni promiscue.
Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.
Dichiarazioni a verbale
Sono fatti salvi gli accordi aziendali in tema di orario di lavoro.
Resta inteso altresì che eventuali modifiche delle condizioni contrattualmente definite in tema di orario di lavoro potranno avvenire solo previo confronto in sede aziendale in base all'art. 12 sulla contrattazione aziendale.